IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'articolo 1, comma 2; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in  particolare,  gli  articoli
52, 53 e 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,   recante
disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  e,  in  particolare,
l'articolo 22, comma 7; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
10 marzo 2015, n. 57, recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei
musei statali»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
giugno 2016, n. 149, recante  «Disposizioni  in  materia  di  aree  e
parchi archeologici e istituti e luoghi della  cultura  di  rilevante
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale
23 gennaio 2016»; 
  Visto il decreto ministeriale 28  gennaio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante  articolazione  degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2022, repertorio n.  401,
pubblicato, sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della  cultura,
recante «Ripartizione della  dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale del Ministero della cultura»; 
  Ritenuto di utilizzare parte delle nuove posizioni dirigenziali per
incrementare il numero di musei, parchi archeologici e  altri  luoghi
della cultura di rilevante interesse nazionale  dotati  di  autonomia
speciale; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite  al  Ministero  della
cultura dalla normativa di settore vigente e che tale  organizzazione
rispetta i contingenti di organico delle qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e di livello non generale; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici nella
seduta del 6 luglio 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1228/2023, espresso dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  12
settembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
                        dicembre 2019, n. 169 
 
  1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre
2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, la  parola  «quattordici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «diciassette»; 
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Sono, altresi', previsti due posti dirigenziali di livello  generale
di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
      3) al comma 2, la  parola  «quattordici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «diciassette»; 
    b) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, le parole «ad eccezione  di  quello  di  cui  al
numero 2),» sono soppresse; 
      2) al comma 5, la parola «due» e'  sostituita  dalla  seguente:
«tre»; 
      3) al comma 5, la parola «venti» e' sostituita dalla  seguente:
«tredici»; 
    c) all'articolo 21, comma 4, la  parola  «cinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»; 
    d) all'articolo 23, comma 6, la parola «tre» e' sostituita  dalla
seguente: «quattro»; 
    e) all'articolo 33: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Sono altresi' dotati di  autonomia  speciale  i  seguenti
musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di  rilevante
interesse nazionale: 
        a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
          1) i Musei reali di Torino; 
          2) la Pinacoteca di Brera; 
          3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
          4) le Gallerie degli Uffizi; 
          5) la Galleria dell'Accademia di  Firenze  e  i  Musei  del
Bargello; 
          6) il Parco archeologico del Colosseo; 
          7) il Museo nazionale romano; 
          8) la Galleria Borghese; 
          9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 
          10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 
          11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 
          12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 
          13) il Parco archeologico di Pompei; 
          14) la Reggia di Caserta; 
        b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
          1) le Residenze reali sabaude; 
          2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale  Musei
Liguria; 
          3) il Palazzo Ducale di Mantova; 
          4) i  Musei  archeologici  nazionali  di  Venezia  e  della
Laguna; 
          5) il Museo storico e il Parco del Castello di  Miramare  -
Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia; 
          6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 
          7) il Complesso monumentale della Pilotta; 
          8) le Gallerie Estensi; 
          9) i Musei nazionali di Ferrara; 
          10) i Musei nazionali di Ravenna; 
          11) i Musei nazionali di Bologna; 
          12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 
          13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine; 
          14) i Musei nazionali di Siena; 
          15) i Musei nazionali di Pisa; 
          16) i Musei nazionali di Lucca; 
          17) i Parchi archeologici della Maremma; 
          18) i Musei nazionali  di  Perugia  -  Direzione  regionale
Musei Umbria; 
          19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei
Marche; 
          20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo; 
          21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 
          22) il Museo etrusco di Villa Giulia; 
          23) il Museo delle Civilta'; 
          24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
          25) il Parco archeologico di Ostia antica; 
          26) Villa Adriana e Villa d'Este; 
          27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii; 
          28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; 
          29) le Ville monumentali della Tuscia; 
          30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 
          31) i Musei archeologici nazionali di Chieti; 
          32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di
Campobasso - Direzione regionale Musei Molise; 
          33) il Palazzo Reale di Napoli; 
          34)  il  Complesso  monumentale   e   la   Biblioteca   dei
Girolamini; 
          35) i Musei nazionali del Vomero; 
          36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 
          37) il Parco archeologico di Ercolano; 
          38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
          39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 
          40) il Castello Svevo di Bari; 
          41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 
          42) i Musei nazionali di Matera; 
          43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa; 
          44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 
          45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 
          46) i Musei nazionali di Cagliari.»; 
      2) al comma 6, quarto periodo, le  parole  «,  fatta  eccezione
dell'incarico di direzione  della  Biblioteca  e  del  Complesso  dei
Girolamini che e' conferito  dal  Direttore  generale  Biblioteche  e
diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19,  comma  5»  sono
soppresse; 
    f) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le
Direzioni regionali Musei, individuate con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono non piu' di tredici, inclusa  la  Direzione  musei
statali citta' di Roma, e operano in una o  piu'  Regioni  o  in  una
citta'  metropolitana,   ad   esclusione   delle   Regioni   Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.  Nelle  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei
sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati
nell'articolo 33, comma 3,  lettera  b).  Le  funzioni  di  Direttore
regionale Musei o di Direttore Musei statali  della  citta'  di  Roma
possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti  e  musei
di cui all'articolo 33, comma  3,  con  l'atto  di  conferimento  dei
relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»; 
    g) all'articolo 43, comma 3, le parole  «;  la  Biblioteca  e  il
Complesso monumentale dei Girolamini dipendono  funzionalmente  dalla
Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore» sono soppresse; 
    h) all'articolo 48, comma 1, Tabella A le parole 
      «Dirigenti di prima fascia 27 
      Dirigenti di seconda fascia 192* 
      Totale dirigenti 219» 
    sono sostituite dalle seguenti: 
      «Dirigenti di prima fascia 32 
      Dirigenti di seconda fascia 198* 
      Totale dirigenti 230». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti (36)  per  la  disciplina  delle  materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2022,  n.
          264: 
                «Art. 13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: 
                «2. Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 52. (Attribuzioni). -  1.  Il  ministero  della
          cultura esercita, anche in  base  alle  norme  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,
          le attribuzioni spettanti allo Stato  in  materia  di  beni
          culturali,  beni  paesaggistici,   spettacolo,   cinema   e
          audiovisivo,  eccettuate  quelle  attribuite,   anche   dal
          presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e  fatte
          in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
                2. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali. 
                Art. 53. (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          dello Stato nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
                  b)  gestione  e   valorizzazione   del   patrimonio
          culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; 
                  c) promozione  dello  spettacolo,  delle  attivita'
          cinematografiche, teatrali, musicali, di  danza,  circensi,
          dello spettacolo viaggiante;  promozione  delle  produzioni
          cinematografiche,    audiovisive,     radiotelevisive     e
          multimediali; 
                  d) promozione delle attivita'  culturali;  sostegno
          all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,  accademie  e
          altre istituzioni di cultura; 
                  e) studio, ricerca, innovazione ed alta  formazione
          nelle materie di competenza; 
                  f) promozione del  libro  e  sviluppo  dei  servizi
          bibliografici  e   bibliotecari   nazionali;   tutela   del
          patrimonio bibliografico; gestione e  valorizzazione  delle
          biblioteche nazionali; 
                  g) tutela del patrimonio archivistico;  gestione  e
          valorizzazione degli archivi statali; 
                  h) diritto d'autore e disciplina  della  proprieta'
          letteraria; 
                  i) promozione delle imprese culturali  e  creative,
          della creativita' contemporanea, della cultura  urbanistica
          e architettonica e  partecipazione  alla  progettazione  di
          opere destinate ad attivita' culturali; 
                  i-bis)  vigilanza  sull'Istituto  per  il   credito
          sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. 
                Art. 54. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere  superiore  a
          quattro,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  di   cui
          all'articolo 53, e il numero  delle  posizioni  di  livello
          dirigenziale  generale  non   puo'   essere   superiore   a
          trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 
                2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 
                2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, commi  6  e  7,
          del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n.  95,
          S.O.: 
                «Art.  22.  (Disposizioni  sul  personale   e   sulla
          cultura). - 1.- 5-quinquies (omissis) 
                6. Al fine di potenziare i sistemi museali  cittadini
          e di promuovere l'interazione e la collaborazione  tra  gli
          istituti e i luoghi  della  cultura  statali,  regionali  e
          degli enti locali, ciascun istituto o luogo  della  cultura
          di  rilevante  interesse  nazionale  dotato  di   autonomia
          speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  23   dicembre   2014
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  57  del  10  marzo
          2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          di competenze o servizi  professionali  nella  gestione  di
          beni culturali, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  una  durata
          massima di 24 mesi, entro il limite  di  spesa  di  200.000
          euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
          luogo della cultura  e  garantirne  l'attivazione.  Ciascun
          istituto o luogo della cultura  di  cui  al  primo  periodo
          provvede all'attuazione  delle  disposizioni  del  medesimo
          periodo con le risorse disponibili  nel  proprio  bilancio,
          assicurando  altresi'  il  rispetto   degli   obblighi   di
          pubblicita'  e  trasparenza  nelle   diverse   fasi   della
          procedura. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          comma, pari a 700.000 euro per  l'anno  2017,  a  1.500.000
          euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per  l'anno  2019,  a
          1.500.000 euro per l'anno  2021  e  a  1.500.000  euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
          2008, n. 189. 
                7. Per le medesime finalita' di cui al comma  6,  gli
          incarichi di direttore di istituti e luoghi  della  cultura
          conferiti a seguito delle procedure di  selezione  pubblica
          internazionale di cui all'articolo  14,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  possono
          essere rinnovati una sola  volta,  con  decisione  motivata
          sulla  base  di  una  valutazione  positiva  dei  risultati
          ottenuti, per ulteriori quattro anni. ». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 4, 18, commi 1  e  5,
          21, comma 4, 23, comma 6, 33, 43 e 48, comma 1 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,
          n. 169, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  gennaio
          2020, n. 16, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4. (Uffici e funzioni di  livello  dirigenziale
          generale). - 1. Il Ministero si articola in  undici  uffici
          dirigenziali di livello  generale  centrali  e  diciassette
          uffici  dirigenziali  di   livello   generale   periferici,
          coordinati  da  un  Segretario  generale.  Sono,  altresi',
          previsti due posti dirigenziali di livello generale di  cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                2.  Sono  uffici  dirigenziali  di  livello  generale
          periferici del Ministero i diciassette istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera
          a), e comma 3, lettera a). 
                2-bis. Fino al  31  dicembre  2026  operano  altresi'
          presso il Ministero, quali uffici di  livello  dirigenziale
          generale straordinari per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza, di seguito PNRR: 
                  a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR; 
                  b)  la  Soprintendenza  speciale   per   il   PNRR,
          istituita ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77. ». 
                «Art.  18.  (Direzione  generale  Musei).  -  1.   La
          Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei
          luoghi  della  cultura  statali,   con   riferimento   alle
          politiche   di   acquisizione,   prestito,   catalogazione,
          fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale
          nazionale e coordina le direzioni regionali  Musei.  Svolge
          altresi'  funzioni  e   compiti   di   valorizzazione   del
          patrimonio culturale,  in  conformita'  a  quanto  disposto
          dall'articolo 6  del  Codice,  con  riguardo  a  tutti  gli
          istituti e luoghi della cultura di  cui  all'articolo  101,
          commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano  di  pertinenza
          dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale
          esercita i poteri di direzione,  indirizzo,  coordinamento,
          controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario
          generale, avocazione e sostituzione  con  riferimento  alle
          attivita' svolte dalle  direzioni  regionali  Musei  e  dai
          direttori degli istituti e musei di  cui  all'articolo  33,
          comma 3, lettera  b),  anche  su  proposta  del  Segretario
          regionale. 
                Omissis 
                5. La Direzione generale Musei  si  articola  in  tre
          uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale  centrali,
          nonche' in non piu' di tredici direzioni  regionali  Musei,
          con competenze su una  o  piu'  Regioni  o  su  una  citta'
          metropolitana, uffici di livello dirigenziale non  generale
          periferici, individuati ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300. ». 
                «Art.    21.    (Direzione    generale    Creativita'
          contemporanea). - (omissis) 
                4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si
          articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale
          centrale, individuati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300.». 
                «Art. 23. (Direzione generale Cinema e  audiovisivo).
          - 6. La Direzione generale Cinema si  articola  in  quattro
          uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale  centrali,
          individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo  4,
          commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300. ». 
                «Art. 33. (Uffici dotati di autonomia speciale). - 1.
          Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno
          autonomia   scientifica,   finanziaria,   organizzativa   e
          contabile  ai  sensi  dell'articolo  14,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
                2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: 
                  a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
                    1) l'Archivio centrale dello Stato; 
                    2) l'Istituto centrale  per  la  digitalizzazione
          del patrimonio culturale - Digital Library; 
                    3) la Soprintendenza speciale Archeologia,  belle
          arti e paesaggio di Roma; 
                  b)  quali  uffici  di  livello   dirigenziale   non
          generale: 
                    1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
                    2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
                    3) il Centro per il libro e la lettura; 
                    4) l'Istituto centrale per gli archivi; 
                    5)  l'Istituto  centrale  per  i  beni  sonori  e
          audiovisivi; 
                    6) l'Istituto  centrale  per  il  catalogo  e  la
          documentazione; 
                    7) l'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico
          delle biblioteche italiane; 
                    8)  l'Istituto   centrale   per   il   patrimonio
          immateriale, che  subentra  all'Istituto  centrale  per  la
          demoetnoantropologia; 
                    9)  l'Istituto  centrale  per  il  restauro,  che
          subentra all'Istituto superiore per la conservazione  e  il
          restauro; 
                    10) l'Istituto centrale per  la  patologia  degli
          archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per
          il restauro e la conservazione del patrimonio  archivistico
          e librario; 
                    11) l'Istituto centrale per la grafica; 
                    12) l'Istituto centrale per l'archeologia; 
                    13) l'Opificio delle pietre dure; 
                    14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio
          culturale subacqueo, con sede a Taranto; 
                    15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per  le
          aree colpite dal sisma del  24  agosto  2016,  fino  al  31
          dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  con  sede  a
          Rieti. 
                3. Sono  altresi'  dotati  di  autonomia  speciale  i
          seguenti musei, parchi archeologici e  altri  luoghi  della
          cultura di rilevante interesse nazionale: 
                  a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
                    1) i Musei reali di Torino; 
                    2) la Pinacoteca di Brera; 
                    3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
                    4) le Gallerie degli Uffizi; 
                    5) la Galleria  dell'Accademia  di  Firenze  e  i
          Musei del Bargello; 
                    6) il Parco archeologico del Colosseo; 
                    7) il Museo nazionale romano; 
                    8) la Galleria Borghese; 
                    9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 
                    10)  la  Galleria  nazionale  d'arte  moderna   e
          contemporanea; 
                    11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 
                    12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 
                    13) il Parco archeologico di Pompei; 
                    14) la Reggia di Caserta; 
                  b)  quali  uffici  di  livello   dirigenziale   non
          generale: 
                    1) le Residenze reali sabaude; 
                    2)  i  Musei  nazionali  di  Genova  -  Direzione
          regionale Musei Liguria; 
                    3) il Palazzo Ducale di Mantova; 
                    4) i Musei archeologici nazionali  di  Venezia  e
          della Laguna; 
                    5) il Museo storico e il Parco  del  Castello  di
          Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia; 
                    6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 
                    7) il Complesso monumentale della Pilotta; 
                    8) le Gallerie Estensi; 
                    9) i Musei nazionali di Ferrara; 
                    10) i Musei nazionali di Ravenna; 
                    11) i Musei nazionali di Bologna; 
                    12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 
                    13)  le  Ville   e   le   residenze   monumentali
          fiorentine; 
                    14) i Musei nazionali di Siena; 
                    15) i Musei nazionali di Pisa; 
                    16) i Musei nazionali di Lucca; 
                    17) i Parchi archeologici della Maremma; 
                    18) i Musei  nazionali  di  Perugia  -  Direzione
          regionale Musei Umbria; 
                    19) il  Palazzo  ducale  di  Urbino  -  Direzione
          regionale Musei Marche; 
                    20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo; 
                    21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 
                    22) il Museo etrusco di Villa Giulia; 
                    23) il Museo delle Civilta'; 
                    24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
                    25) il Parco archeologico di Ostia antica; 
                    26) Villa Adriana e Villa d'Este; 
                    27) i Musei e i parchi archeologici di  Praeneste
          e Gabii; 
                    28)  il  Parco  archeologico   di   Cerveteri   e
          Tarquinia; 
                    29) le Ville monumentali della Tuscia; 
                    30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 
                    31) i Musei archeologici nazionali di Chieti; 
                    32) il Parco archeologico di Sepino  e  il  Museo
          Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise; 
                    33) il Palazzo Reale di Napoli; 
                    34) il Complesso monumentale e la Biblioteca  dei
          Girolamini; 
                    35) i Musei nazionali del Vomero; 
                    36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 
                    37) il Parco archeologico di Ercolano; 
                    38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
                    39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 
                    40) il Castello Svevo di Bari; 
                    41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 
                    42) i Musei nazionali di Matera; 
                    43) i Musei e i parchi archeologici  di  Melfi  e
          Venosa; 
                    44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 
                    45) il Museo  archeologico  nazionale  di  Reggio
          Calabria; 
                    46) i Musei nazionali di Cagliari. 
                4.   Con   decreti   ministeriali   di   natura   non
          regolamentare, adottati ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza  della
          spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi
          istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
          del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  nonche'
          possono essere  assegnati  ai  musei  di  cui  al  comma  3
          ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con  i  medesimi
          decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di
          cui al comma 3, lettera b), possono essere  assegnati  agli
          istituti dotati di autonomia speciale aventi  qualifica  di
          ufficio dirigenziale  di  livello  generale,  operanti  nel
          territorio della  stessa  Regione.  I  decreti  di  cui  ai
          precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici
          da essi regolati, nonche' definire  i  confini  dei  parchi
          archeologici e delle  Soprintendenze  di  cui  al  presente
          articolo. 
                5. L'organizzazione e il funzionamento  degli  uffici
          dotati di autonomia speciale sono definiti con uno  o  piu'
          decreti ministeriali di natura non  regolamentare,  emanati
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4  e
          4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                6. Gli incarichi di direzione degli istituti  di  cui
          al comma 2, lettera b), sono conferiti dai  titolari  delle
          strutture dirigenziali  di  livello  generale  da  cui  gli
          stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli
          uffici di cui al comma 2, lettera  a),  sono  conferiti  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
          marzo 2001,  n.  165.  Gli  incarichi  di  direzione  degli
          istituti, dei musei e dei parchi  archeologici  di  cui  al
          comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi  dell'articolo
          19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e  dei
          parchi archeologici di cui al comma  3,  lettera  b),  sono
          conferiti   dal   Direttore   generale   Musei   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001. In ogni caso gli  incarichi  di  direzione  degli
          istituti, dei musei, parchi  archeologici  e  altri  luoghi
          della cultura di cui al comma 3  possono  essere  conferiti
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  14,  comma
          2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.  106,  e
          possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo  22,  comma
          7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017,  n.  96.  Ai
          Direttori degli istituti e musei di cui  al  comma  3,  con
          l'atto di  conferimento  dei  relativi  incarichi,  possono
          essere  altresi'  conferite  le   funzioni   di   direttore
          regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.». 
                «Art. 43. (Musei, aree e parchi archeologici e  altri
          luoghi della cultura). - (omissis) 
                3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1,  dotati
          di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33,  comma  3,
          dipendono funzionalmente dalla  Direzione  generale  Musei.
          Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1  non  costituenti
          uffici  dirigenziali  sono  articolazioni  delle  Direzioni
          regionali Musei, fatti salvi  quelli  rimasti  assegnati  o
          espressamente attribuiti alle  Soprintendenze  Archeologia,
          belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.» 
                «Art. 48. (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni
          organiche). 
 
                                   Allegato 
 
                                                            Tabella A 
                                 (Prevista dall'articolo 48, comma 1) 
                DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA 
                Dirigenti di prima fascia 32 
                Dirigenti di seconda fascia 198* 
                Totale dirigenti 230 
                *  di  cui  n.  1  presso  gli  Uffici   di   diretta
          collaborazione del Ministro»